Musicista occasionale per serate e matrimoni: fisco, fatture e contratti
Introduzione
Chi svolge attività di musicista intrattenendo saltuariamente gli ospiti a un matrimonio o in occasione di altri eventi, o presso qualche locale, spesso si chiede come debba essere disciplinato il proprio rapporto con chi gli commissiona il lavoro (titolare del locale, sposi, festeggiato, ecc.). In questo articolo, esploreremo come gestire gli aspetti fiscali e contrattuali legati a queste prestazioni.
Partita IVA o Ricevuta per Prestazione Occasionale?
Definizione di Prestazione Occasionale
Dal punto di vista fiscale e tributario, i musicisti che suonano saltuariamente in favore di uno o più committenti possono far rientrare le loro prestazioni nella categoria delle collaborazioni occasionali. Questo significa che possono operare semplicemente con il loro codice fiscale, senza la necessità di aprire la partita IVA.
Limiti delle Prestazioni Occasionali
Le prestazioni occasionali sono quelle di durata complessiva non superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e che comunque determinino un reddito non superiore a € 5.000 lordi complessivi annui. Quindi, un musicista svolge attività occasionale quando:
- Suona per lo stesso committente al massimo 30 giorni in un anno.
- Guadagna meno di € 5.000 lordi in un anno da questa attività.
Emissione della Ricevuta
Se ricorrono le predette condizioni, il musicista non sarà tenuto ad avere la partita IVA. Tuttavia, sarà comunque tenuto ad emettere una ricevuta o quietanza attestante l’avvenuto pagamento della prestazione svolta.
Elementi della Ricevuta
La ricevuta deve essere intestata al committente e includere:
- Dati personali del musicista e del committente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale.
- Descrizione della prestazione.
- Importi da versare, al netto della ritenuta d’acconto (20%).
- Indicazione che “si tratta di prestazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972”.
- Data e firma.
Aspetti Fiscali delle Prestazioni Occasionali
Da un punto di vista fiscale, il corrispettivo percepito rientra nella categoria dei “redditi diversi”, ovvero quelli “derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, o permettere”. Tali redditi concorreranno alla determinazione del reddito complessivo con la possibilità di detrarre le spese sostenute per eseguire la prestazione, se documentate.
Contratto con il Committente
Necessità di un Contratto
Non è obbligatorio, per legge, firmare un accordo scritto per le prestazioni occasionali. Tuttavia, è consigliabile formalizzare il rapporto mediante un contratto scritto per chiarire le condizioni e tutelare entrambe le parti.
Contenuti del Contratto
Un contratto o una lettera di incarico dovrebbe includere:
- Dati del committente e del musicista.
- Oggetto della prestazione.
- Luogo e data della prestazione.
- Compenso e modalità di pagamento.
- Eventuali penali per annullamento o mancata esecuzione della prestazione.
Esempio di Clausole Contrattuali
- Penale per Maltempo: Il committente si impegna a pagare il 60% del compenso pattuito se lo spettacolo non può essere eseguito a causa del maltempo.
- Penale per Annullamento: Il committente deve pagare una penale del 30% del compenso pattuito se annulla l’evento fino a 24 ore prima dello spettacolo.
- Penale per Ritardo dell’Artista: L’organizzatore può applicare una penale sul compenso pattuito in caso di ritardi significativi da parte dell’artista.
Chi Paga la SIAE?
Normalmente, il pagamento della SIAE è a carico di chi organizza l’evento (sposi, festeggiati, organizzatori di feste danzanti, lauree, meeting, ecc.). Tuttavia, le parti possono accordarsi diversamente.